I clienti di una banca possono chiudere i loro conti titoli e non solo i conti correnti senza spese. È quanto stabilisce una nota del ministero dello Sviluppo economico, diffusa a seguito dei dubbi emersi in occasione del Tavolo tecnico di monitoraggio tra l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni dei consumatori del Cncu in merito al campo di applicazione delle nuove norme sui contratti bancari introdotte dal decreto sulle liberalizzazioni dello scorso luglio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi manato la circolare esplicativa dell'art. 10 del Decreto Bersani dello scorso luglio in riferimento alla gratuità del trasferimento/chiusura del conto titoli.
Il ministro ha condiviso tutte le posizioni espresse dall'associazioni dei consumatori Adiconsum, circa l'applicazione del giustificato motivo nelle modifiche contrattuali e soprattutto il divieto di penalità in caso di estinzione o trasferimento del conto titoli.
Più in particolare il Ministero ha condiviso:
• che le norme del decreto si applichino a tutti gli intermediari (banche, finanziarie, emittenti di carte di credito e bancoposta;
• che per giustificato motivo il cliente debba ricevere una comunicazione precisa e tale da far comprendere la congruità della modifica contrattuale;
• che la modifica dei tassi d'interesse derivante da operazioni di politica monetaria deve essere contestuale sui tassi attivi e passivi e comunque non deve creare squilibri per il cliente.
Infine, è stato chiarita l'interpretazione del decreto Bersani bis, circa le spese di chiusura che non devono esserci per il deposito titoli, i conti correnti, le aperture di credito, il Bancomat e le carte di credito. E non solo. Il divieto si applica, soprattutto a qualsiasi voce contrattuale indicata come "costo di chiusura".
L'Adiconsum si dice comunque pronta a monitorare le norme relative al settore bancario, in particolare quelle che rientrano (commissione di massimo scoperto) nel DDL Bersani in corso di presentazione al Parlamento.